Art. 9.

      1. Le società di mutuo soccorso che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento giuridico ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, sono tenute a conformare i propri statuti alle norme della presente legge entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
      2. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso di cui alla presente legge è attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

 

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      3. Le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali e di altra natura relative alle società cooperative e ai loro consorzi, nonché di decadenza dalle stesse, e le norme in materia di devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non si applicano alle società di mutuo soccorso, in quanto società con scopo mutualistico diverse dalle cooperative.
      4. I commi 7 e 8 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non si applicano alle società di mutuo soccorso.
      5. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le parole: «società di mutuo soccorso» sono soppresse.